Poiché il Giudizio appartiene a D-o

tesi master UCEI di Negev

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  1. Abramo
     
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    Introduzione ai principi del diritto ebraico



    Il diritto ebraico risale a più di 3000 anni fa, ma esso fu applicato nella sua completezza solo nei periodi in cui il popolo di Israel ebbe uno Stato indipendente.
    Tale diritto ha conosciuto lunghi periodi di lacune nel corso della storia del Popolo di Israel, durante le sue diaspore.
    Gli altri popoli antichi, una volta sconfitti e soggiogati da altre nazioni, videro scomparire, a mano a mano, il loro diritto nazionale e di questo rimangono solo scarse testimonianze archeologiche.
    Non così fu invece per il diritto ebraico che è sopravvissuto e restato in vigore fino ad oggi. Malgrado la lunga e drammatica dispersione fra altri popoli e l’assenza di uno Stato proprio, Israel si curò di conservare le sue Leggi con la speranza futura di una completa ricostituzione nazionale.
    Il diritto ebraico, nei periodi della diaspora, ha sempre avuto una funzione al di fuori dello Stato ospite, perché esso non solo è un diritto statale in senso stretto, ma è soprattutto il diritto di una Nazione, di un Popolo, al quale questo ordinamento giuridico fu concesso, ancor prima di ottenere il territorio nazionale. Quindi, nel suo lungo esilio, il Popolo di Israel portò con sé la sua Legge ed i suoi Tribunali, come li aveva già portati con sé durante l’errare nel deserto, ben prima di costituire il proprio Stato nazionale.
    La comunità ebraica ha sempre costituito una società autonoma anche nei paesi in cui è stata duramente perseguitata.
    Il suo Diritto e la sua Toràh hanno conservato e preservato il Popolo di Israel, impedendone l’assimilazione (e di conseguenza la scomparsa, con la perdita della propria identità), cosa che immancabilmente avvenne invece per tutti gli altri popoli coevi.
    La tradizione fa risalire il Diritto ebraico alla rivelazione del Sinai, ma esso si basa su un Diritto ancor più antico, che rinnova e completa. Tutte le sue norme prendono vigore in virtù della rivelazione del Sinai anche se esse sono, in realtà, molto più antiche.
    Il Diritto ebraico è infatti una derivazione del diritto noachide e questo, a sua volta, proviene dal diritto antidiluviano.
    Esso si basa interamente sulla tradizione orale giuridica che risale al sistema legale promulgato nel Sinai da Moshèh Rabbenu, con la costituzione di un’assemblea di 70 anziani che ottennero, in quell’occasione, il dono della profezia.
    Nella Toràh scritta (תורה שבכתב), le norme sono riportate in forma poetica e solenne ma concisa e, per tale motivo, non possono avere una funzione normativa esaustiva. Esse sono poi sviluppate nella loro completezza nella Toràh Orale (תורה שבעלפה).
    Altre norme della Toràh scritta contengono dei rinvii ad altre composizioni giuridiche in vigore a quell’epoca.
    In tutti i periodi della storia del Diritto ebraico, la base è stata sempre la Toràh shebe’alpè.
    La Toràh scritta ha rivestito principalmente il ruolo di insegnamento, di lettura esortativa, il cui scopo è quello di far ricordare le mizwot, l’identità di Popolo e la propria origine e quindi non ha avuto esclusivamente una funzione normativa.
    Abbiamo quindi, da una parte la tradizione normativa orale, dalla cui abbondanza vengono tratte le norme giuridiche e dall’altra la Toràh scritta che, in modo conciso e nella sua solennità poetica, ci ricorda costantemente la loro origine divina, esorta a rimanere uniti ad esse e a metterle in pratica diligentemente.
    Nel seguente brano talmudico, dopo aver precedentemente discusso e stabilito che la maggioranza della Toràh fu data in forma orale, si afferma che il Patto che D-o stabilì con il Popolo di Israel si basa su entrambi questi pilastri, Toràh scritta e Toràh Orale. Ma l’essenza del Brit è caratterizzata proprio dalla esistenza della Torah orale, senza la quale l’altra non sarebbe comprensibile, essendo la comprensione delle condizioni e degli impegni reciproci, condizione necessaria affinché un Patto abbia valore.
    Di conseguenza, è proprio la Torah orale a identificare il vero Popolo di Israel, come illustreremo in seguito. Inoltre è evidente che, mentre una norma scritta può essere oggetto di discussione ed interpretazione, variabili da soggetto a soggetto e da epoca ad epoca, il tramandare oralmente e fedelmente, all’interno del Popolo, di generazione in generazione, da Maestro ad allievo e da Padre in figlio, costituisce la garanzia della veridicità di ciò che si tramanda. ( Rambam “Morèh hanevukim”; parte I, cap 71)


    דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש, כתיב: "כתב לך את הדברים האלה", וכתיב: "כי על פי הדברים האלה", הא כיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. דבי רבי ישמעאל תנא: אלה - אלה אתה כותב, ואי אתה כותב הלכות.
    א"ר יוחנן: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר: "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל".

    Traduzione:
    “Così commentava Rabi Yehudàh Bar Nachmani (il portavoce di Rabi Shim’on Ben Laqish): “E’ scritto: ”scriviti queste parole” ed è scritto: ”Perché sulla base di queste parole” (Shemot 34,27). In che senso? Parole in forma scritta non ti è permesso di trasmetterle oralmente, parole trasmesse in forma orale non ti è permesso trasmetterle per iscritto”.
    Così si recitava nella scuola di Rabi Ishmael: “Queste: queste tu scrivi, ma non scrivi halachot”.
    Così disse Rabi Yochanan: “Il Santo Benedetto Sia non ha stipulato un Patto con Israel se non per le parole in forma orale”, come fu detto: “perché sulla base di queste parole ho stipulato con te un patto e con Israel”.
    (Talmud Babli, Ghittin 60b)

    La Toràh Orale, essendo interna al Popolo, presenta la caratteristica di essere più protetta in confronto alla Toràh Scritta, perché è possibile che un popolo straniero se ne appropri, in quanto scritta, e che poi questi possa assumere la falsa identità di “Popolo di Israel”:


    ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה זשה"כ אכתב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו
    א"ר יהודה בר שלום כשאמר הקב"ה למשה כתב לך ביקש משה שתהא המשנה בכתב ולפי שצפה הקב"ה שאומות העולם עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין בה יוונית והם אומרים אנו ישראל ועד עכשיו המאזנים מעויין אמר להם הקב"ה לעכו"ם אתם אומרים שאתם בני איני יודע אלא מי שמסטורין שלי אצלו הם בני ואיזו היא זו המשנה שנתנה על פה והכל ממך לדרוש

    Traduzione:
    “Disse HaShem a Moshèh: “Scriviti queste parole”, ciò è quanto esprime lo scritto: “Se io avessi scritto la maggior parte della mia Toràh sarebbero stati considerati come [popolo] straniero”(Oshea 8,12).
    Disse Rav Yehudàh bar Shalom: quando disse il Santo Benedetto Sia a Moshèh: “scriviti”, Moshèh gli chiese che la ripetizione orale venisse messa per iscritto. Ma siccome il Santo Benedetto sia aveva previsto che i popoli del mondo, nel futuro avrebbero tradotto la Toràh leggendola in greco e avrebbero detto: “ Siamo noi Israel e fino ad ora la bilancia è esattamente in equilibrio”. Disse loro il Santo Benedetto Sia: “Voi dite che siete miei discepoli, Io so solo che chi ha con se i miei arcani, essi sono miei discepoli”. E quale è? Questa, la Mishnàh, che fu data in forma orale e il tutto è da te commentare”.
    (Midrash Tanchuma, Ki Tissà, 34).

    L’espressione המאזנים מעויין (la bilancia è esattamente in equilibrio), pronunciata dai popoli in questo Midrash, ha il senso comune, nel linguaggio talmudico, di equilibrio fra le colpe e i meriti degli umani e quindi qui potrebbe significare che i popoli si considerano dei giusti perché osservano la Toràh scritta, considerata da loro l’unica esistente. Ma significa anche che gli stessi, in un futuro lontano, avrebbero considerato la Toràh Scritta come se appartenesse anche a loro. Come dire: “la bilancia è in esatto equilibrio, la Toràh fu data a loro Israeliti, come anche a noi allo stesso esatto modo”.
    L’aggettivo מעויין deriva dall’espressione עין בעין (occhio per occhio) il cui senso è “in modo esatto”:
    עין בעין שן בשן
    “occhio per occhio, dente per dente”
    (Devarim 19,21)

    עין תחת עין שן תחת שן
    “Occhio al posto di occhio, dente al posto di dente”
    (Shemot 21,24)

    “דמי עינא חולף עינא, דמי שינא חולף שינא”

    Traduzione:
    “il prezzo [stabilito] per l’occhio sostituisce l’occhio, il prezzo [stabilito] per il dente sostituisce il dente”.
    (Targum pseudoYonathan, Devarim 19,21; Shemot 21,24)

    Toràh Scritta (תורה שבכתב) e Toràh Orale (תורה שבעלפה) non somigliano dunque ad altri sistemi giuridici quali, ad esempio, il diritto romano dove si ritrovano lo “Jus scriptum” (legge scritta) e lo “Jus non scriptum” (legge non scritta).
    In questo (il diritto romano), con “legge non scritta” si intende tutto ciò che va oltre la legge scritta. Nello specifico, in questo caso, si intendono tutte quelle usanze popolari che non sono state scritte nel codice delle leggi e in alcuni casi questa espressione veniva anche identificata con lo “Jus naturale”, ovvero con tutti quei comportamenti che emergono in modo spontaneo e naturale.
     
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23 replies since 25/5/2016, 08:41   3859 views
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